I contribuenti non residenti, in conformità alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti tributari nonché degli accordi fiscali vigenti, devono presentare in forma scritta all'amministrazione fiscale competente i relativi moduli di dichiarazione riguardanti i redditi di fonte cinese percepiti dalle persone fisiche.

[Materiali di base]

1. Due copie della "Dichiarazione autonoma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Modulo A)".

Qualora sussistano le condizioni per la riduzione o l’esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovrà inoltre presentare:

1. Una copia del "Modulo di comunicazione per agevolazioni ed esenzioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".

[Procedura, orari, luogo e costi]

1. Orari e luoghi di presentazione

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html

Per gli orari di apertura e gli indirizzi degli uffici dei servizi fiscali di ciascun distretto (o area), consultare la mappa dei servizi fiscali:

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjsat/mapNew/mapNew.html

2. Tempi di trattazione

Evasione immediata della pratica.

3. Costi

Gratuito.

[Note importanti] 

1. Il contribuente si assume la responsabilità della veridicità e della legittimità dei documenti presentati.

2. I moduli e i formulari possono essere scaricati dalla sezione "Centro download" del sito web dell'amministrazione fiscale provinciale (regione autonoma, municipalità direttamente amministrata o città con pianificazione separata) oppure ritirati presso gli uffici dei servizi fiscali.

  3. L'amministrazione fiscale offre il servizio "al massimo una visita". Qualora la documentazione sia completa e soddisfi le condizioni legali di ammissibilità, il contribuente dovrà recarsi presso l'ufficio fiscale al massimo una sola volta.

  4. Per "persona fisica non residente" si intende una persona che non ha domicilio in Cina e non vi risiede, oppure che non ha domicilio in Cina e vi soggiorna complessivamente per meno di 183 giorni nell'arco di un anno fiscale. Per le persone prive di domicilio, il numero complessivo dei giorni di residenza in Cina nell'arco di un anno fiscale viene calcolato sulla base dei giorni di permanenza complessiva nel territorio cinese. Se la permanenza in un determinato giorno raggiunge le 24 ore, tale giorno viene conteggiato; se è inferiore alle 24 ore, non viene conteggiato.

  5. I casi in cui una persona fisica non residente è tenuta a presentare autonomamente la dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche comprendono:

(1) Il conseguimento di redditi imponibili di fonte cinese in assenza di un sostituto d'imposta;

(2) Il conseguimento di redditi imponibili di fonte cinese per i quali il sostituto d'imposta non abbia effettuato la ritenuta fiscale;

(3) Il conseguimento di redditi da lavoro dipendente o salari provenienti da due o più fonti situate in Cina;

(4) Gli ulteriori casi previsti dal Consiglio di Stato.

6. Qualora una persona fisica non residente percepisca redditi da lavoro dipendente, compensi per prestazioni di servizi, compensi per opere dell'ingegno o redditi da royalties e il sostituto d'imposta non abbia effettuato la ritenuta, la dichiarazione fiscale dovrà essere presentata all'amministrazione fiscale competente del luogo in cui si trova il sostituto d'imposta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di percezione del reddito. In presenza di più sostituti d'imposta che non abbiano effettuato la ritenuta, il contribuente può scegliere una delle amministrazioni fiscali competenti corrispondenti.

7. Se una persona fisica non residente percepisce redditi da lavoro dipendente da due o più soggetti situati in Cina, deve presentare la dichiarazione fiscale entro il giorno 15 del mese successivo a quello di percezione del reddito presso l'amministrazione fiscale competente del luogo in cui ha sede uno dei datori di lavoro.

8. Qualora una persona fisica non residente percepisca redditi da interessi, dividendi, utili, locazione di beni, trasferimento di beni o redditi occasionali e il sostituto d'imposta non abbia effettuato la ritenuta, la dichiarazione fiscale dovrà essere presentata all'amministrazione fiscale competente entro il 30 giugno dell'anno successivo all'ottenimento del reddito, secondo le disposizioni vigenti. Se l'amministrazione fiscale notifica un termine per il pagamento, il contribuente dovrà versare l'imposta entro tale termine.

9. Una persona fisica non residente che lascia la Cina prima del 30 giugno dell'anno successivo (ad eccezione delle uscite temporanee) deve presentare la dichiarazione fiscale prima della partenza.

10. I contribuenti che soddisfano i requisiti per beneficiare di agevolazioni fiscali devono presentare la dichiarazione fiscale secondo le modalità previste durante il periodo di riduzione o esenzione dell'imposta, compilando le sezioni relative ai benefici fiscali sul modulo di dichiarazione e nei relativi allegati.

Link di riferimento:

http://beijing.chinatax.gov.cn/bjswjwz/nsfw/bszn/sbns/grsdssb/201911/t20191107_429633.html