[Materiali di base]
I. Passaporto valido dell'adottante.
L'ufficio di registrazione dell'adozione conserva una copia agli atti, mentre l'originale viene restituito all'interessato.
II. Notifica di adozione in Cina dell'adottante.
L'originale deve essere conservato agli atti.
III. Materiali da fornire da parte del soggetto che dà in adozione
(I) Ente di assistenza sociale come soggetto che dà in adozione
1. Documento di identità valido del responsabile dell'ente di assistenza sociale (1 originale, solo per verifica);
2. Certificazione relativa al ritrovamento di neonati o bambini abbandonati e alla situazione dell'abbandono, nonché certificazione delle attività di ricerca dei genitori biologici o di altri tutori, oppure certificato di morte dei genitori o dichiarazione di morte presunta degli orfani (1 originale, solo per verifica);
3. Registro di famiglia del minore adottando (1 originale, solo per verifica);
4. Certificato di visita medica dello stato di salute del minore adottando (1 originale, solo per verifica).
(II) Genitori biologici come soggetti che danno in adozione
1. Registro di famiglia e documento di identità dei genitori biologici (1 copia, originale solo per verifica);
2. Accordo stipulato con l'autorità locale di pianificazione familiare attestante la non violazione delle normative sulla pianificazione delle nascite (1 copia);
3. Registro di famiglia del minore adottando (1 copia);
4. Materiale attestante la presenza di difficoltà particolari dei genitori biologici che non consentono loro di allevare il figlio (1 copia; non fornito dal richiedente, ma acquisito tramite verifica interna o valutazione da parte di terzi).
(III) Altri tutori come soggetti che danno in adozione
1. Documento di identità e registro di famiglia del tutore (1 copia, originale solo per verifica);
2. Prova dell'effettivo esercizio della tutela e consenso degli altri soggetti obbligati al mantenimento (1 copia);
3. Certificato di morte dei genitori biologici oppure documentazione attestante che entrambi i genitori non hanno piena capacità di agire e rappresentano un grave rischio per il minore (1 copia, originale solo per verifica);
4. Registro di famiglia del minore adottando (1 copia, originale solo per verifica).
IV. Accordo di adozione (1 copia)
Deve essere firmato congiuntamente dall'adottante e dal soggetto che dà in adozione. Nei casi di genitori biologici o altri tutori, l'accordo viene firmato presso l'ufficio di registrazione dell'adozione.
V. Una fotografia a colori fornita dal richiedente
Lo sfondo deve essere a tinta unita.
Requisiti generali della documentazione:
(1) In caso di documentazione incompleta o non valida, il personale dello sportello di accettazione non procede all'accettazione della domanda.
(2) Le copie devono essere chiare e perfettamente conformi agli originali.
(3) La validità di tutti i certificati sopra indicati è di 6 mesi.
[Orari, luogo, contatti, tempi di istruttoria e costi]
Luogo di presentazione
Centro dei Servizi Governativi di Beijing: n. 1, Xisanhuan Nanlu(angolo sud-ovest di Liuliqiao), distretto di Fengtai, Beijing
Orari di apertura
Giorni lavorativi: 09:00-12:00; 13:30-17:00
Telefono
(010)89150006
Accettazione della domanda: 1 giorno lavorativo
Istruttoria e decisione: 3 giorni lavorativi
Rilascio del certificato: 5 giorni lavorativi
Gratuito
[Note importanti]
1. Possono essere adottati i minori di età inferiore ai 14 anni che rientrano in una delle seguenti categorie:
(1) orfani che hanno perso entrambi i genitori;
(2) neonati e bambini abbandonati, cresciuti da enti di assistenza sociale e per i quali non è possibile rintracciare i genitori biologici;
(3) figli di genitori biologici che, per gravi difficoltà, non sono in grado di provvedere alla loro crescita.
2. I soggetti che danno in adozione devono appartenere a una delle seguenti categorie:
(1) tutori di orfani;
(2) enti di assistenza sociale;
(3) genitori biologici che, a causa di gravi difficoltà, non sono in grado di allevare i propri figli.
3. Requisiti per l'adottante:
(1) non avere figli;
(2) essere in grado di provvedere all'educazione e al mantenimento del minore;
(3) non soffrire di malattie che, secondo la medicina, rendono inadatta l'adozione;
(4) avere almeno 30 anni di età.
4. Condizioni speciali:
(1) l'adozione deve avvenire sulla base del consenso reciproco tra adottante e soggetto che dà in adozione; per i minori di età superiore ai 10 anni è necessario il consenso del minore stesso;
(2) un adottante può adottare al massimo un minore, salvo i casi di orfani, minori disabili o bambini abbandonati affidati a enti di assistenza sociale, per i quali tale limite non si applica;
(3) un uomo non sposato che adotta una bambina deve avere una differenza di età con il minore di almeno 40 anni.
Tutti i materiali devono essere completi e validi.
Link di riferimento:
http://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/task/1/110000000000/1a0d253b-187c-4095-9d52-f6a36aee0b09.html?locationCode=110000000000&serverType=1001