Misure di attuazione del sistema di visti per talenti stranieri

Numero di emissione: Waizhuanfa [2017] n. 218

Articolo 1

Al fine di definire le condizioni standard per la richiesta del visto per talenti stranieri (denominato visto di categoria R), di regolamentare le procedure di gestione, di rafforzare il collegamento organico tra i visti per talenti stranieri, i permessi di lavoro e i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, nonché di agevolare le attività di innovazione e imprenditorialità dei talenti stranieri in Cina, vengono formulate le presenti Misure di attuazione del sistema di visti per talenti stranieri, in conformità alla Legge sull'Amministrazione Exit&Entry della Repubblica Popolare Cinese e ad altre leggi e regolamenti pertinenti.

Articolo 2

Il Bureau Nazionale degli Esperti Stranieri (SAFEA), il Ministero degli Affari Esteri (MFA) e il Ministero della Pubblica Sicurezza (MPS) devono, ciascuno secondo rispettive competenze, definire le condizioni per la richiesta dei visti R e fornire linee guida per l'emissione, la proroga, il rinnovo e la riemissione dei medesimi.

Articolo 3

SAFEA, MFA e MPS devono rafforzare il coordinamento complessivo e perfezionare il meccanismo di cooperazione nei servizi di gestione, tra cui la verifica delle qualifiche dei talenti stranieri, l'emissione dei visti R, dei permessi di lavoro e dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro, garantendo la condivisione delle risorse informative.

Articolo 4

I visti R saranno rilasciati a talenti stranieri di alto livello necessari per lo sviluppo economico e sociale della Cina o a talenti stranieri urgentemente richiesti, inclusi scienziati, leader tecnologici, imprenditori internazionali, professionisti specializzati e personale altamente qualificato, operanti in settori "di alto livello, precisione, specializzazione e carenza" e conformi alle esigenze del mercato.

I cittadini stranieri che richiedono un visto R devono soddisfare le condizioni previste per i talenti stranieri di alto livello (Categoria A) specificate negli Standard di classificazione del lavoro per stranieri in Cina (in via sperimentale). Il SAFEA, in collaborazione con il MFA e il MPS, adeguerà tempestivamente i criteri per il riconoscimento dei talenti stranieri di alto livello, in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale e alla domanda e offerta di risorse di talenti.

Articolo 5

Per i stranieri che richiedono un visto R dall'estero, l'ente invitante dovrà presentare una domanda all'autorità per la gestione del lavoro degli stranieri (diparimento sotto il governo della provincia, regione autonoma o municipalità, di seguito denominato "autorità provinciale per la gestione del lavoro degli stranieri"), inviando online il modulo di domanda, la lettera di invito dell'ente nazionale e i materiali comprovanti le qualifiche conformi agli standard di identificazione dei talenti per i visti R.

Per i cittadini stranieri che soddisfano le condizioni standard per i talenti stranieri di alto livello, l'autorità provinciale per la gestione del lavoro degli stranieri emetterà, entro cinque giorni lavorativi, la Lettera di Conferma per Talenti Stranieri di Alto Livello (vedere Allegato) online all'ente invitante nazionale e scambierà la Lettera di Conferma per Talenti Stranieri di Alto Livello e le informazioni correlate con l'ambasciata o il consolato cinese nel paese (regione) in cui si trova il richiedente, oppure con altre istituzioni estere autorizzate da MFA.  SAFEA trasmetterà tali informazioni a MFA e a MPS.

SAFEA dovrà rafforzare la supervisione e il controllo sull'accettazione e la verifica delle qualifiche dei talenti stranieri, sulla gestione del lavoro e sui servizi forniti dall'autorità provinciale per la gestione del lavoro degli stranieri.

Articolo 6

I cittadini stranieri dovranno presentare i seguenti materiali al momento della richiesta del visto R presso l'ambasciata o il consolato cinese nel paese (regione) in cui si trovano, oppure altre istituzioni estere autorizzate da MFA:

1. Modulo di richiesta di visto;

2. Passaporto valido del richiedente (con validità residua di  almeno sei mesi) e fototessera conforme ai requisiti;

3. Copia stampata della Lettera di Conferma per Talenti Stranieri di Alto Livello;

4. Altri materiali richiesti dall'ambasciata o dal consolato cinese o dalle altre istituzioni estere autorizzate da MFA.

Articolo 7

I richiedenti idonei possono ottenere un visto R a ingressi multipli valido da cinque a dieci anni, rilasciato dall'ambasciata o consolato cinese nel paese (regione) in cui si trovano o dalle altre istituzioni estere autorizzate da MFA. I coniugi e i figli minorenni del richiedente otterranno lo stesso tipo di visto con la medesima validità e con ingressi multipli.

Articolo 8

L'ambasciata, il consolato o le altre istituzioni estere autorizzate dal MFA possono fornire un servizio di rilascio urgente del visto per i richiedenti di cui all'Articolo 7. In tali casi il visto sarà rilasciato entro due giorni lavorativi.

Articolo 9

Per la gestione delle richieste di visto dei talenti di cui all'Articolo 7, le ambasciate, i consolati o le altre istituzioni estere autorizzate dal MFA esentano dal pagamento le spese ordinarie e le tariffe per il rilascio urgente.

Articolo 10

I cittadini stranieri titolari di un visto R valido e impiegati in Cina devono presentare la domanda per il permesso di lavoro per stranieri in Cina presso l'autorità locale per la gestione del lavoro degli stranieri o l'ente delegato del governo popolare nel luogo in cui si trova il datore di lavoro.

I cittadini stranieri in possesso di un visto R valido possono presentare online il contratto di lavoro o il certificato di incarico, il certificato medico, la pagina delle annotazioni del visto R e la pagina informativa del passaporto per richiedere il permesso di lavoro per stranieri in Cina, nonché richiedere l'estensione, il rinnovo e la riemissione del permesso stesso. L'autorità locale per la gestione del lavoro degli stranieri deve esaminare tale richiesta e prende una decisione entro tre giorni lavorativi, condividendo contemporaneamente le informazioni pertinenti con l'amministrazione Exit-Entry dell'organo di pubblica sicurezza di pari livello.

Articolo 11

Gli organi di pubblica sicurezza forniscono, in conformità alla legge, servizi agevolati relativi a visti e permessi di soggiorno per i talenti stranieri in Cina.

Articolo 12

SAFEA, MFA e MPS devono, in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale, promuovere l'innovazione nella gestione in conformità alla legge per fornire maggiore comodità ai talenti stranieri in Cina e migliorare continuamente il livello dei servizi.

Articolo 13

Le presenti Misure saranno interpretate da SAFEA, MFA e  MPS e entreranno in vigore dalla data di pubblicazione.

Allegato: Lettera di Conferma per Talenti Stranieri di Alto Livello (omessa; per ulteriori dettagli, consultare il sito web di SAFEA).